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Alessandro Cesaro: Blog ufficiale
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| Ricorsi Multe dal Giudice di Pace - 20/12/2009 | Apri allegato | Addio ai ricorsi gratis. La finanziaria 2010 equipara il ricorso al Giudice di Pace a tutti gli altri procedimenti giudiziari. Dal prossimo anno, dunque, chi farà ricorso al magistrato onorario contro una multa dovrà pagare 30 euro di contributo unificato (che sale a 70 euro per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro). Non solo. Il ricorrente, all'atto del deposito del ricorso, dovrà pagare anche 8 euro di spese forfetizzate (diritti e spese di notifica). Insomma, 38 euro, come una multa per divieto di sosta. Duplice l'obiettivo (non dichiarato) della manovra. Da un lato recuperare un po' delle spese giudiziarie che ogni ricorso comporta (spese amministrative e di cancelleria, stipendi di cancellieri e impiegati e onorari dei giudici); dall'altro arginare il contenzioso, arrivato, in molti casi, a livelli difficilmente gestibili. Già oggi non è raro, in molti uffici, che l'udienza su una banale multa sia convocata un anno dopo la presentazione dell'istanza (anche se, va ricordato, spesso ciò è dovuto più che altro alla carenza di organico che affligge molti uffici).
Se la nuova norma, attualmente in discussione alla camera, sarà approvata, il contributo entrerà in vigore il 1° gennaio ma solo per i ricorsi che saranno depositati a partire da quella data. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i ricorsi al Prefetto (che però, ricordo, comportano il raddoppio della sanzione in caso di esito negativo). | | Commenti (0) |
| | Incidente stradale: con torto o con concorso di colpa? - 20/12/2009 | Novità sui sinistri
PRIMA in caso sinistro con responsabilità anche minima veniva applicato il Malus, e quindi l'aumento di 2 classi e di conseguenza l'aumento del premio assicurativo.
ORA dal 2008 si applica il Malus e quindi l'aumento della classe di merito e di premio soltanto se la responsabilità supera il 50%, o nello stesso anno vi siano più sinistri in concorso di colpa, e la somma delle percentuali supera il 50%. Se invece vi sono anche più sinistri ma la somma delle percentuali di responsabilità non supera il 50%, i sinistri non verranno riportati e non verrà applicato il Malus.
PRATICAMENTE UN CASINO....avete mai sentito un concorso di colpa in un incidente al 20% di responsabilità???? | | Commenti (0) |
| | Incidente stradale: quantificazione del danno fisico - 13/12/2009 | Oggi voglio rispondere a tantissime persone che mi hanno chiesto come quantificare il danno biologico, temporaneo e permanente in seguito ad un danno fisico in incidente stradale od infortunio sul lavoro!?
Ebbene la cosa non è semplice se non si hanno a disposizione tutti i dati necessari all'esatta determinazione del risarcimento del danno. Reputo essenziale e assolutamente indispensabile per iniziare a monetizzare il risarcimento del danno fisico: la Visita Medico Legale di Parte!
Non appena si è terminato l'iter di accertamenti e cure prescritti dai Medici Specialisti si deve fissare una visita da un Medico Legale di parte che quantifichi appunto dalla nostra parte il danno patito...sofferto nell'incidente. Il costo della visita Medico Legale di parte viene integralmente pagato con regolare fattura assieme a tutte le altre spese mediche.
Comunque in vostro Consulente che vi segue nel risarcimento del danno, saprà sicuramente che PRIMA si effettua la Visita Medico Legale di parte e DOPO la Visita dal Medico Legale dell'Assicurazione!!!
Solo così si avrà un giusto, equo e soddisfacente risarcimento del danno.
Se volete saperne di più : http://www.alessandrocesaro.it/pagine.asp | | Commenti (0) |
| | Il danno: Illegittimo Protesto & Responsabilita' della Banca. - 30/11/2009 | Posto con piacere ed onore un commento della Dr.ssa L. Massaro su di un argomento caldo....come quello Bancario.
Interviene di recente la Suprema Corte sul tema dell’illegittimo protesto sancendo “affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del “ neminem laedere” od ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l’evento; ma occorre individuare caso per caso, a carico di quest’ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato, il quale può derivare o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell’interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione” Cass. Civ. Sez I, 13 Maggio 2009 n. 11130 . Tale sentenza riconosce la responsabilità dell’istituto di credito che indebitamente aveva “ protestato” un titolo di pagamento di un proprio cliente, nonostante il suddetto avesse provveduto regolarmente al pagamento dell’importo, prima della scadenza.
Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, può essere ravvisata quella particolare responsabilità, a cui peraltro si riferisce anche precedente Giurisprudenza della stessa Corte; in particolare, la pronuncia secondo cui “l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto, non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l’evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui” ( Cass. Civ. 30 Agosto 2007 n. 18316 e Cass. Civ. n. 14484 del 29/07/2004). È censurata quindi quella condotta dell’Istituto di credito che non si sia attivato per evitare il protesto del pagherò bancario, nonostante l’avvenuto pagamento da parte del debitore,
Ma qual è la portata di queste pronunce? Quali possono essere le conseguenze sul piano pratico per coloro che sono stati indebitamente segnalati alle più comuni banche dati ( crif, ctc, esperian) come cattivi pagatori? Oppure per tutti coloro che altrettanto indebitamente sono stati protestati? Gli istituti di credito possono essere convenuti in giudizio affinchè venga sancita la loro responsabilità in tema di levata illegittima di protesto, nel caso in cui le informazioni che essi forniscono al pubblico ufficiale che procede alla levata, ovvero le omissioni informative in cui incorrono, abbiano inciso sulla determinazione dell’evento.
Vi è quindi, dice la Sentenza, un diritto del protestato al ristoro dei danni patiti; sia con riferimento ai danni cagionati dal protesto, per la pubblicità che viene conferita all’insolvenza presunta ed il conseguente discredito, tanto personale quanto patrimoniale del soggetto che illegittimamente viene sottoposto al protesto.
Oltre a detti profili, assume rilevanza la cosiddetta lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali. Tra l’altro , e questo rappresenta un ulteriore elemento a tutela del protestato, la Corte ha sancito che non debba incombere sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del pregiudizio, poiché il protesto illegittimo e non seguito da una efficace rettifica è da ritenere tout court lesivo dei diritti della persona, spettando, insiste la Corte, al Giudice di individuare le norme giuridiche da applicare al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. La stessa Corte quindi obbliga gli istituti bancari ad attivarsi, una volta ottenuta la notizia di avvenuto pagamento, affinchè sia impedita la levata del protesto. Sembra un buon inizio a tutela dei risparmiatori…..attendiamo fiduciosi le implicazioni pratiche…. Dr.ssa L. Massaro
se vuoi saperne di più o contattare la Dr.ssa L Massaro | | Commenti (0) |
| | Twitter...cinguettiamo???? - 11/11/2009 | Seguimi su Twitter Follow me su http://twitter.com/alecesaro | | Commenti (0) |
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