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Alessandro Cesaro: Blog ufficiale

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TUTTE LE SPESE MEDICHE IN ORIGINALE - 09/07/2008
In un Equo, Giusto e Motivato Risarcimento del danno od Indennizzo per quanto riguarda la polizza Infortuni Privata le spese mediche hanno molta importanza.
Ricordiamoci che DEVONO essere pagate dall'Assicurazione tutti gli "Euri" che si devono anticipare per le cure e le indagini per cercare di guarire dal danno Psico-Fisico subito per colpa di un Incidente Stradale o di un Infortunio.
Tenere sempre gli originali delle spese mediche: fatture, ricevute fiscali, ticket od altro per poi consegnarle affinchè vengano risarcite.
Tutte le spese di Visite anche Specialistiche o di Terapie: massaggi, tens, laserterapia, piscina riabilitativa ed altre devono essere accompagnate dalla rispettiva prescrizione o richiesta dello specialista (pinzatele assieme). Questo perchè altrimenti si corre il serio rischio che
l'Assicurazione non le rimborsi... "non inerenti!!!!" questo viene detto!!!
NON ESAGERIAMO CON LE SPESE !!! Altrimenti ci torna contro!
Eseguiamo le Terapie Fisiche in centri autorizzati, da Validi professionisti abilitati che rilascino regolare documentazione fiscale.

Se vuoi maggiori informazioni od un consulto gratuito www.alessandrocesaro.it/pagine.asp
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SOTTOVALUTIAMO, VALUTIAMO E FACCIAMO VALUTARE. - 03/07/2008
Ma si, che cosa vuoi che sia, non ho nulla ....non sento niente, è stata solo una piccola botta, non ho molti danni...e...poi..avevo le cinture..
Dopo 3 giorni ricoverato in Ospedale per sospetta importante lesione cervicale !!!
Un esempio di ciò che sentiamo spesso dire e che può capitare come è capitato. Nessun Agente di Assicurazione ti consiglierà di recarti al P.S per darti una controllatina!
Ricordiamoci: se non andiamo al P.Soccorso entro 24-48 ore dall'evento e malauguratamente in seguito ci troviamo distesi per terra dal dolore...Ci potrebbe essere detto che il danno Fisico che abbiamo potrebbe essere stato causato da: una caduta dalla scala, da una danno pregresso, da un movimento repentino...ma non certo dall' incidente stradale!!!
Ed intanto sottovalutiamo...e decorsi, passati sette giorni ci troviamo a pagarci le cure, i massaggi, le terapie per star bene da un evento non voluto!

Orbene, fatevi subito visitare, programmatevi una visita dall'Ortopedico, dal Neurologo, dal Fisiatra e dall' O.R.L (Otorinolaringoiatra) a volte con queste poche visite riusciamo ad identificare e controllare un trauma che ci potrà ritornare a galla negli anni...magari più avanti nell'età!
Valutate il vostro danno alla salute, valutate gli effetti che potreste avere trascurando il prolema.
Fate Valutare da un medico legale l'entità dei danni  fisici sofferti dopo aver eseguito tutti i controlli degli specialisti.
Fatevi aiutare da un Consulente di Infortunistica Stradale , vi seguirà, vi consiglierà, orientato a Voi, per farvi ottenere un esatto, preciso ed ECCELLENTE risarcimento del danno.

Oggi è malcostume di certe Compagnie Assicurative e purtroppo di certi Agenti di Assicurazione ormai "Dinosauri" di non consigliare nulla al loro cliente assicurato....anzi diffondere l'ASSURDA diceria...."Le polizze non calano perchè ci sono troppi colpi di frusta inesistenti....cosa vuoi che sia???
Ma se capita al Vs. Assicuratore LUI saprà come difendersi e come curarsi!!!!
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LE POLIZZE INFORTUNI NON PAGANO !!! - 01/07/2008
Non è vero!!! Non pagano perché sono fatte male, perché il Consulente Assicurativo non ti ha spiegato bene il prodotto, a cosa serve la polizza infortuni, quando serve.
RICORDIAMOCI SEMPRE CHE LA “BONTA” DI UNA POLIZZA INFORTUNI LA VEDIAMO NEL MOMENTO DEL BISOGNO !!!

Es: anche in un piccolo tamponamento, oltre al risarcimento dalla Polizza RCA, RICORDATI , se hai una polizza infortuni, di chiedere il risarcimento per il danno ricevuto.

Quando fai, stipuli, una polizza Infortuni chiedi sempre al Consulente Assicurativo quanta FRANCHIGIA per l’Invalidità Permanente, o danno Biologico: questo è Molto Importante, direi essenziale perché dipende il pagamento o meno del danno!
Ad esempio:
I.P. Euro 100.000,00 il valore a punto di Invalidità Permanente è di euro 1.000,00.
Per un colpo di frusta standard con una valutazione medico legale di 2,5% di I.P. la somma che deve essere risarcita dall’Assicurazione è di euro 2.500,00.
Facciamo un po’ i conti e “mutatis mutandis” (ndr. Cambiato ciò che deve essere cambiato) le POLIZZE DI ASSICURAZIONE INFORTUNI  PAGANO SEMPRE!!!
DEVONO PERO’ ESSERE FATTE BENE, con COMPETENZA e PROFESSIONALITA’.

Se necessiti di ulteriori informazioni o un consulto completamente gratuito compila il modulo "cliccando" di seguito www.alessandrocesaro.it/pagine.asp
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LE POLIZZE R.C.A NON SONO AUMENTATE....! - 25/06/2008
Riflettiamo, ormai è diventata una moda parlare di RCAuto….e sinceramente stiamo facendo una grandissima pubblicità a tutte le Compagnie Assicurative…che ringraziano….!

Concordo pienamente che la conoscenza diffusa porta crescita personale ed anche capacità di scelta e di pensare con la propria testa!

Ma secondo VOI negli ultimi 10 anni,dal 1998 al 2008 è aumentato di più il costo dell’RCAuto…oppure il costo del Pane, della Benzina, della Verdura….???

Ebbene SI, vi confermo che in valore assoluto è aumentato molto di più il costo dei prodotti appena menzionati, rispetto al costo dell’ Assicurazione Auto.

Dati alla mano e trasformando dal 2001 la Lira in Euro, ciò detto traspare ancora di più!
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NOVITA'!!! SICUREZZA SUL LAVORO - 24/06/2008
Pubblico sempre nello stile di "perchè questo blog" un contributo estremamente chiaro e dettagliato sulla SICUREZZA SUL LAVORO inviatomi da Mara Rampino, ottima e aggiornatissima consulente del lavoro in Udine.

Testo Unico sulla Sicurezza entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Interessante per
AZIENDE e PRIVATI per due motivi:

1. l’inasprimento delle sanzioni (fino alla sospensione dell’attività);
2. la previsione di “sanzioni accessorie” come ad esempio l’impossibilità di beneficiare dei contributi e dei finanziamenti previsti da normative specifiche (europee, nazionali,regionali e provinciali) oppure il divieto della stipula di contratti a tempo determinato
(articolo 3 D.Lgs. 368/01).

La nuova disciplina si applica a tutti i settori di attività sia pubblici che privati, nonché a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (dipendente, autonomo, collaboratori a progetto, associati in partecipazione, soci lavoratori, stagisti, interinali, distaccati)
rimangono espressamente esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

I principali obblighi possono essere così sintetizzati:

Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- valutazione e documentazione dei rischi aziendali;
- aggiornamento della valutazione dei rischi o dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (aziende fino a 10 lavoratori) con i criteri stabiliti dal nuovo Testo Unico (entro 29/07/2008);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Obblighi del datore di lavoro delegabili
- nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure diprevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso dipericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare ai lavoratori i compiti tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni deglistessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza;
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- consentire ai lavoratori, tramite il loro rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- in caso di appalto e subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento.

Obblighi dei lavoratori
- osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della sicurezza;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente le condizioni di pericolo;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.


Anche l'apparato sanzionatorio è stato rivisto con sanzioni più pesanti rispetto al D.Lgs.626/94, in particolare nei casi più gravi di violazione (come per es. l'omessa valutazione dei rischi) è previsto l'arresto da 6 a 18 mesi o l'ammenda di massimo importo (€ 24.000).
Si ricorda inoltre che è previsto anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Se desideri contattare la dott.ssa Mara Rampino red@studiorampino.it

Se necessiti di ulteriori informazioni o un consulto completamente gratuito compila il modulo "cliccando" di seguito www.alessandrocesaro.it/pagine.asp

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