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Alessandro Cesaro: Blog ufficiale

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PRESCRIZIONE ??? NO GRAZIE ! - 22/07/2008
La PRESCRIZIONE è l'estinzione di un diritto per il decorso del tempo; prevista dal Codice Civile ed opera e decorre con tempi diversi a seconda della tipologia di danno e dal tipo di danno garantito da una  polizza assicurativa specifica. (devo citarvi gli articoli...)...ops..mi sono accorto che sono i primi articoli che cito sul blog!!!
La materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del Codice Civile.
TERMINI DI PRESCRIZIONE:

Risarcimento danni
da incidente stradale da circolazione dei veicoli: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. (art. 2947 c.c.).

Richiesta di risarcimento del danno prodotto ad un terzo
: 5 anni dal giorno in cui è stato compiuto l'atto illecito (art. 2947 c.c.).

 In caso di diritti che derivano dal contratto:
1 anno dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso es: danno all'abitazione, danno su polizza infortuni, danno su polizza malattia (art. 2952 c.c.);
nell'assicurazione per la responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato (art. 2952 c.c.).

Risarcimento danni da INCENDIO e FURTO: 1 anno dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)

Risarcimento danni nell' ASSICURAZIONE INFORTUNI: 1 anno dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)

BLOCCARE LA PRESCRIZIONE : spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Agenzia di Assicurazione presso la quale si è stipulato il contratto o alla Direzione Generale della stessa, nel caso di contratto es: polizza infortuni, furto ecc.
Ma si può interrompere la Prescrizione anche mandando una Raccomandata con Ricevuta di ritorno al Responsabile del Danno; es. chi ha tamponato, il proprietario del cane che ha morso, la ctp in bicicletta.
Od in alternativa : Alessandro Cesaro

Commenti (2)

A TITOLO DI ACCONTO... - 20/07/2008
Quante volte abbiamo sentito..." se l'assicurazione ti manda i soldi a casa non incassarli....non cambiare l'assegno...non portarlo in banca" , altrimenti la pratica si chiude...non ti danno altro!!!
NON E' VERO! Se dovesse giungere un assegno a casa...Miracolo diremo!!! Quando ci ricapita...
A volte l'Assicurazione in caso di danno spedisce accompagnato da una lettera (che non indica nè il perchè nè il per come di quella cifra), di solito l'importo non è esattamente il valore del danno!!!

Ebbene è buona norma, anzi si deve, fare una fotocopia dell'assegno giunto a casa e mandare un fax alla compagnia di Assicurazione, basta anche alla propria agenzia scrivendo: "trattengo l'assegno giuntomi di euro (tot) a titolo di acconto sul maggior danno dovutomi" ciò onde avere comunque un documento che attesti l'incompleto pagamento del danno...manifestando la volontà di richiedere l'intero saldo del danno subito.

Per maggiori informazioni scrivimi compilando il form www.alessandrocesaro.it/pagine.asp
Commenti (2)

E' SOLO L'INIZIO!
GRAZIE, VERAMENTE GRAZIE! - 16/07/2008
Mi avete riempito il cuore e vi ringrazio!
Dopo quasi tre mesi dalla Partenza di questo BLOG, ritengo doveroso ringraziare tutti Voi per il grande successo che sta ottenendo un argomento così sconosciuto, ma con il quale ogni giorno ci confrontiamo!
GRAZIE a tutti i numerosi clienti di C.S.M che visitano od hanno visitato, Grazie a tutti i miei preziosi e giovani collaboratori, Grazie a coloro che hanno avuto il coraggio di mettere un commento ed a coloro che lo inseriranno, Grazie agli amici di passaggio per vedere le novità nel BLOG, Grazie a tutti coloro che continueranno a seguire le novità e diffonderanno la conoscenza e faranno visitare il BLOG.
Non posso citare il nome di tutti perchè sono molti e sempre di più.
Solo la vostra assidua presenza motiva questo lavoro!
Un abbraccio. "Ad Maiora" dicevano i latini: " A cose sempre migliori"

Datemi Vostri pareri o richieste su argomenti che vi interessano di più o che vorreste fossero trattati in modo più approfondito cliccando pure sul mio nome  Alessandro
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VIETATO PAGARE IN CONTANTI! - 14/07/2008
Non paghiamo le polizze in un colpo solo alla scadenza: rischiamo il salasso.
Pensiamo....se utilizzo l'auto....se pago una polizza infortuni che mi copra 24h su 24h sui 365gg all'anno....perchè pagare in un sola soluzione subito!
Spalmiamo il costo durante tutto l'anno....pagando mensilmente una cifra fissa che ci permette di non accorgerci di pagare la nostra SICUREZZA!
ES: 400euro di polizza annuale RCAuto
33,33euro al mese per 12 mesi con un piccolo interesse è sicuramente meglio e meno difficoltoso il pagamento.
Possiamo in questo modo tenere automaticamente sotto controllo la spesa relativa alla nostra protezione e della nostra famiglia.

Se vuoi saperne di più scrivi a : http://www.alessandrocesaro.it/pagine.asp
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Mantenere le stesse pensioni dei nostri genitori? Una soluzione c'e'!!! - 11/07/2008
Ma si deve sacrificare una parte della liquidazione/stipendio… attraverso una Pensione Integrativa.
Dal 1^ Gennaio 2007 è stato introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, che consisteva nel trasferimento della liquidazione dei lavoratori in un fondo pensione se non avessero dichiarato di tenersela entro il 30 Giugno 2007.

Ad oggi, questa regola vale per ogni neo-assunto, che ha sei mesi di tempo per l'opzione. Comunque, in ogni caso ogni lavoratore può decidere, in qualunque momento se destinare una parte del TFR ad una previdenza complementare.
I fondi pensione rappresentano il secondo pilastro della pensione.
Esistono tre pilastri pensionistici:
- il 1^ pilastro è rappresentato dalla pensione pubblica (INPS);
- il 2^ pilastro è rappresentato dai fondi pensione di categoria (chiamati anche chiusi) e dai i fondi pensioni aperti (gestiti da banche e assicurazioni);
- mentre il 3^ pilastro è rappresentato dalle polizze assicurative.
I fondi pensione (che fanno parte del secondo pilastro) sono stati istituti per garantire ai lavoratori (dipendenti e non), un trattamento previdenziale complementare a quello erogato dall’ INPS.
Il fondo pensione si alimenta con:
- un contributo a carico del lavoratore;
- un contributo a carico dell’azienda;
- la liquidazione (per chi ha iniziato a lavorare prima del 28 Aprile ‘93 solo una parte del Tfr mentre, per chi ha iniziato a lavorare dopo tale data è prevista l’integrale destinazione del Tfr).
In sostanza,l’elemento su cui regge il Fondo Pensione è la destinazione della liquidazione per potere beneficiare di un trattamento pensionistico integrativo.
Si ricorda inoltre, che l’ apertura di un fondo pensione è incentivato dalle agevolazioni fiscali sia per il lavoratore sia per l’ azienda.

Se desideri un consulto gratuito riguardante Investimenti e Protezione Finanziaria contatta: 
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